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Il Regolamento CE n. 261/2004 dell’11.02.2004 ha istituito delle regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo ovvero in caso di ritardo prolungato.

In tale ultimo evento, durante l’attesa, il passeggero ha diritto ad un’adeguata assistenza minima. Essa consiste in un’offerta a titolo gratuito di pasti e bevande, in due chiamate telefoniche o in messaggi via telex, fax o e-mail, nonché di quant’altro sia ritenuto indispensabilmente utile ai soggetti più fragili.

Nondimeno, se l’orario di partenza è spostato al giorno successivo, i passeggeri hanno diritto a ricevere gratuitamente una sistemazione in albergo oltre al trasporto fino al luogo della sistemazione e da quest’ultimo fino all’aeroporto. Per quanto concerne il pernotto il Regolamento non menziona alcuna sistemazione in alberghi di lusso; se ne conviene pertanto che debba essere garantita almeno una pensione di media fascia.

Se il ritardo accumulato risulta essere di almeno cinque ore, inoltre, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto oltre, se necessario, ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.

In caso di cancellazione del volo, i passeggeri interessati devono ricevere, oltre all’assistenza di cui si è detto sopra, ovverosia il poter usufruire di pasti e bevande, di sistemazione in albergo e trasporto tra l’aeroporto con il luogo di sistemazione, nonché la comunicazione a familiari, anche il rimborso del biglietto entro sette giorni oppure un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale. In aggiunta è altresì sancito un risarcimento che varia da Euro 250,00, ad Euro 600,00, in forza della distanza chilometrica che quella tratta cancellare avrebbe dovuto compiere.

La cura e l’attenzione prestata alla clientela, inoltre, è doverosa anche nelle fase antecedenti al verificarsi del disguido, in quanto la compagnia aerea deve pur sempre informare del ritardo o della cancellazione della tratta in tempo ragionevoli. Nel caso in cui mancasse tale elemento, ovvero se non la compagnia non riuscisse ad informare il passeggero con sufficiente anticipo, la compagnia è tenuta alla compensazione pecuniaria.

Infine è doveroso specificare che tale compensazione è dovuta anche per i viaggiatori minorenni seppur paganti, anche nel caso in cui la famiglia abbia acquistato un pacchetto turistico all-inclusive poiché in tale caso non si può ritenere che non sia stato pagato il prezzo del trasporto. Ad ogni modo, il diritto alla compensazione viene meno se il vettore dimostri che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

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