Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 – Decreto Crescita 2.0 – ha introdotto, come già anticipato in un precedente post, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la qualifica, per le società di capitali che ne facciano richiesta, di startup innovativa dalla quale discende, previa verifica dei requisiti dalla Camera di Commercio competente, il diritto di essere iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese.
I requisiti per poter essere qualificati come startup innovativa sono disciplinati dall’art. 25, comma II del D.L. Crescita 2.0. Tuttavia, per quanto interessa in questa sede, si ricorda che possono essere riconosciute quali startup innovative le società di capitali, con qualsiasi modello, costituite da non più di 48 mesi, per le quali il totale del valore della produzione annua non sia superiore a € 5 milioni e che non distribuisce e non ha distribuito utili.
Fatta questa breve ma doverosa premessa si andranno ora ad analizzare i benefici relativi ai finanziamenti che possono essere ottenuto dalle imprese con lo status di startup innovativa. L’articolo 26 del D.L. di cui sopra, infatti, oltre a prevedere al primo comma che le perdite dell’esercizio precedente possono essere posticipate all’esercizio successivo, stabilisce che “l’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile“. Tale disposizione dunque assimila, per quanto concerne la disciplina dei finanziamenti, la Srl ad una piccola società per azioni, la quale sarà in grado di ottenere finanziamenti anche da terzi e senza i limiti imposti dall’articolo 2483 cod. civ.
Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce che, qualora previsto dall’atto costitutivo e in deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell’articolo 2479 cod. civ., la srl startup innovativa abbia la facoltà di “creare categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative“. Si può quindi notare come, da questo punto di vista, il legislatore abbia voluto equiparare le quote delle Srl startup innovative alla disciplina tradizionale prevista dal codice civile per le azioni della SpA, così come sopra descritta.
Il quinto comma sancisce una deroga espressa al primo comma dell’articolo 2468 cod. civ. prevedendo che le quote della startup innovativa costituita con la forma della Srl possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali previsti dal Decreto stesso, nei limiti previsti dalle leggi speciali. Il sesto comma rende possibile anche per la Srl startup innovativa la previsione riservata alle società per azioni consistente nella facoltà di porre in essere operazioni sulle proprie partecipazioni, in deroga al divieto previsto dall’articolo 2474 cod. civ., qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
Il settimo comma stabilisce che l’atto costitutivo possa prevedere, anche a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis cod. civ. Tale comma deroga espressamente, pertanto, quel limite posto dall’art. 2468 cod. civ., volto a vietare che le quote della Srl potessero costituire oggetto di offerta al pubblico, proprio per l’ampia libertà concessa per quanto riguarda i conferimenti.
Per incentivare i finanziamenti nelle startup innovative da parte degli investitori, il legislatore ha previsto nell’articolo 29 del D.L. 179/2012 che per le somme investite negli anni da 2013 a 2016 le persone fisiche e le società abbiano la possibilità di detrarre rispettivamente il 19% lordo dall’Irpef e il 20% dall’Ires, per un investimento massimo deducibile dell’importo di € 1.800.000 per ciascun esercizio di imposta e da mantenere per almeno due anni.
Inoltre, al fine di facilitare la circolazione dei titoli emessi dalle società, sono stati disciplinati all’articolo 30 del Decreto i portali on line per la raccolta dei capitali delle startup innovative.