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Nella recente Ordinanza del 20 aprile 2022, n. 12606, la Corte di Cassazione tratta l’annoso problema della garanzia prevista per le compravendita di automobili usate.

Il caso trattato aveva ad oggetto il vizio sul contachilometri che, in seguito all’acquisto, è risultato che in realtà avesse un numero di chilometri superiori di quelli riportati sull’odometro e conosciuti al momento della compravendita. Sul punto ci si è chiesto se tale tipo di irregolarità possa essere ricondotta alla disciplina del vizio occulto e potesse, quindi, rientrare nella garanzia prevista ex art. 1490 c.c.

Nel contratto di compravendita il venditore è tenuto a prestare la garanzia quando i difetti sono tali da rendere il bene inidoneo all’uso a cui è destinato, oppure se i vizi sono tali da ridurre in modo apprezzabile il valore del bene. Viceversa, la garanzia non è dovuta se il compratore conosceva i difetti al momento dell’acquisto o se essi fossero facilmente riconoscibili. É chiaro che tutto ciò non costituisce più un esimente per il venditore nel momento in cui all’atto di acquisto il venditore dichiari che il bene sia privo di qualche difetto.

L’acquirente ha un lasso di tempo pari a 8 giorni entro i quali si possono denunciare le incongruenze che abbia rilevato. Tale termine è soggetto a decadenza e decorre dal giorno della scoperta, se si tratta di difetti di difficile rilevazione, i c.d. vizi “occulti”; oppure dal momento della consegna della merce, nel caso in cui siano difetti conosciuti o facilmente riconoscibili, i c.d. vizi “apparenti”. In ogni caso, come previsto dall’art. 1495 del codice civile, l’azione si prescrive comunque entro un anno dalla consegna del bene.

A ben vedere l’ordinanza della Cassazione, senza alcun precedente difforme, conclude nell’affermare che la mera possibilità di svolgere i controlli tecnici sul bene acquistato non trasforma di certo il “vizio occulto” in un “vizio apparente”. Alla stessa conclusione si giunge anche se il compratore è cd. “qualificato”, ovverosia competente in materia e, di conseguenza, sicuramente più avvantaggiato ad eseguire una verifica diretta sulla cosa ed accorgersi con maggior probabilità del difetto. Ne consegue che i vizi apparenti sono tali esclusivamente quando emergono dalla percezione dei sensi, ovverosia da un esame che potrebbe effettuare chiunque con la dovuta diligenza. I vizi occulti come nel caso di specie che, invece, richiedendo un accurato esame tecnico, sono esclusi dal mondo percettivo del compratore medio, anche se soggetto qualificato.

Dunque, pur rimanendo la decadenza nel termine di 8 giorni, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso specifico essi decorrono dal giorno della scoperta dei vizi e non dal giorno della consegna del bene, come previsto per i vizi apparenti. In tale modo il compratore ha la possibilità di chiedere, oltre al risarcimento del danno arrecatogli, la risoluzione del contratto di vendita, con l’annessa restituzione del bene oppure, in alternativa, la riduzione del prezzo.

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