Tag Archivio per: Risarcimento danni

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 21 luglio 2022 n. 21983 si è occupata di definire maggiormente i contorni della misura risarcitoria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Nonostante l’argomento sia già stato trattato in un altro articolo disponibile a questo link, rimangono ancora dubbi sulla posizione che il danneggiato dovrebbe assumere in tale procedimento.

Il caso trattato aveva ad oggetto il coinvolgimento di un centauro che, mentre era alla guida del suo ciclomotore, veniva investito da un’autovettura la quale, omettendo di concedergli la precedenza, urtava il suo motociclo facendolo cadere a terra. L’autore del sinistro si era immediatamente dato alla fuga, non permettendo così al danneggiato di rintracciare alcun elemento utile ad individuare il veicolo o il  suo conducente. Pur essendo un caso perfettamente calzante con la disciplina risarcitoria del Fondo Garanzie per le Vittime della Strada la richiesta è stata respinta più volte, con buon avallo delle corti giudiziarie interpellate.

In primo e in secondo grado i giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità della vittima del sinistro in quanto non avrebbe avuto la prontezza di reagire e prendere immediatamente nota della targa dell’autovettura, o di altri elementi identificativi del proprietario o del conducente. Inoltre è stato altresì contestato il fatto che costui non avrebbe neppure depositato una denuncia-querela contro ignoti, non apportando così un suo contributo alla risoluzione della controversia.

La Corte di Cassazione, seguendo il proprio orientamento maggioritario, ha ritenuto tuttavia che il danneggiato non sia obbligato a depositare una denuncia-querela contro ignoti oppure ad attivarsi per identificare il veicolo o il danneggiante poiché, ai fini dell’accertamento giudiziale, tali elementi sono valutati come meri indizi. Invero la vittima non deve compiere specifiche indagini come integrazione dell’elemento necessario a configurare il requisito della “impossibilità incolpevole” del danneggiato, utile ad ammettere il risarcimento del danno. In altre parole se la vittima avesse apportato al caso l’identificazione del veicolo investitore o del danneggiante, l’indagine sarebbe risultata ultronea. Sicuramente non spetta alla vittima avere la diligenza di individuare il responsabile dell’occorso e la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato. In tali circostanze se l’atteggiamento della vittima è fonte di circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della stessa, un eventuale rigetto automatico della domanda potrebbe derivare solo da un’adeguata valutazione del compendio probatorio.

E’ pacifico dunque che quand’anche non si riesca a rintracciare il danneggiante per una causa non imputabile al danneggiato derivante a imprudenza, negligenza o imperizia, la parte lesa può ugualmente adire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per vedere riconosciuto il suo diritto al risarcimento che ha subito da un veicolo non identificato. Lo Studio Legale Pasi saprà indicarvi tempi e modalità per vedere riconosciuti i Vostri diritti e ottenere il risarcimento di un danno derivante da tali peculiari circostanze nel minor tempo possibile.

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Il Regolamento CE n. 261/2004 dell’11.02.2004 ha istituito delle regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo ovvero in caso di ritardo prolungato.

In tale ultimo evento, durante l’attesa, il passeggero ha diritto ad un’adeguata assistenza minima. Essa consiste in un’offerta a titolo gratuito di pasti e bevande, in due chiamate telefoniche o in messaggi via telex, fax o e-mail, nonché di quant’altro sia ritenuto indispensabilmente utile ai soggetti più fragili.

Nondimeno, se l’orario di partenza è spostato al giorno successivo, i passeggeri hanno diritto a ricevere gratuitamente una sistemazione in albergo oltre al trasporto fino al luogo della sistemazione e da quest’ultimo fino all’aeroporto. Per quanto concerne il pernotto il Regolamento non menziona alcuna sistemazione in alberghi di lusso; se ne conviene pertanto che debba essere garantita almeno una pensione di media fascia.

Se il ritardo accumulato risulta essere di almeno cinque ore, inoltre, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto oltre, se necessario, ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.

In caso di cancellazione del volo, i passeggeri interessati devono ricevere, oltre all’assistenza di cui si è detto sopra, ovverosia il poter usufruire di pasti e bevande, di sistemazione in albergo e trasporto tra l’aeroporto con il luogo di sistemazione, nonché la comunicazione a familiari, anche il rimborso del biglietto entro sette giorni oppure un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale. In aggiunta è altresì sancito un risarcimento che varia da Euro 250,00, ad Euro 600,00, in forza della distanza chilometrica che quella tratta cancellare avrebbe dovuto compiere.

La cura e l’attenzione prestata alla clientela, inoltre, è doverosa anche nelle fase antecedenti al verificarsi del disguido, in quanto la compagnia aerea deve pur sempre informare del ritardo o della cancellazione della tratta in tempo ragionevoli. Nel caso in cui mancasse tale elemento, ovvero se non la compagnia non riuscisse ad informare il passeggero con sufficiente anticipo, la compagnia è tenuta alla compensazione pecuniaria.

Infine è doveroso specificare che tale compensazione è dovuta anche per i viaggiatori minorenni seppur paganti, anche nel caso in cui la famiglia abbia acquistato un pacchetto turistico all-inclusive poiché in tale caso non si può ritenere che non sia stato pagato il prezzo del trasporto. Ad ogni modo, il diritto alla compensazione viene meno se il vettore dimostri che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

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A seguito di una caduta per un dislivello di un tombino non segnalato, un pedone ha convenuto in giudizio un ente comunale, richiedendo i danni da omessa custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Il danno da cosa in custodia dipende dalla natura stessa del bene, dalla sua concreta potenzialità dannosa, oppure dal suo dinamismo intrinseco. Ecco perché la responsabilità sui danni causati dal bene ricade su chi ha il cd. “governo” della cosa, intendendosi chi abbia un effettivo potere di diritto o di fatto sulla cosa, tanto da consentirgli di vigilare e di controllare il verificarsi di futuri eventi nefasti, come nel caso di specie il danno causato al pedone a seguito della caduta.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte nell’Ordinanza n. 11794/2022 è stato ribadito che per accogliere la richiesta di risarcimento di tale specie, occorra valutare in primo luogo non tanto la condotta di chi abbia la custodia della cosa, bensì l’atteggiamento del danneggiato che entra in interazione con il bene.

Chi ha un determinato bene in custodia, infatti, deve avere un generale comportamento di cautela, tenendo in considerazione e prevedendo il possibile verificarsi di eventi dannosi. In particolare è stato stabilito che più il danno sia prevedibile e superato attraverso le normali cautele plasmate sulle circostanze, attese e prevedibili, maggiore sarà la responsabilità in capo al danneggiato, fintanto da sollevare il custode da responsabilità ex art. 2051 c.c. Si fa presente che il principio appena enunciato è ormai granitico in quanto non risultano presenti precedenti difformi.

Calando tali principi nel caso di riferimento, invero, vi erano condizioni di piena visibilità e di diversa colorazione del manto stradale, motivi per cui il pedone godeva di tutte le condizioni per applicare l’ordinaria diligenza al fine di evitare l’evento dannoso. Con un livello di attenzione media, pertanto, il pedone avrebbe potuto e dovuto percepire la presenza di un tombino sporgente, evitando così il relativo impatto. In tale circostanza, inoltre, il tutto è avallato dal fatto che nei pressi del tombino vi fosse un agevole marciapiede da raggiungere, che avrebbe consentito un percorso alternativo al pedone.

Da quanto sopra esaminato, è evidente che al di là dell’imprevedibilità dell’evento, quindi, la nefasta conseguenza si è verificata a causa della disattenzione del danneggiato: tale condizione è sufficiente per interrompere il nesso eziologico tra responsabilità del custode della cosa e l’evento dannoso.

L’esperienza dello Studio Legale Pasi Vi saprà indicare in quali casi sarà possibile formulare una richiesta di risarcimento a seguito di un evento dannoso causato dall’omessa custodia del bene, ovvero se emerga che il danno sia derivato da una evenienza accettabile, valutato sulla base di un criterio probabilistico di regolarità causale.

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La malattia professionale, così come definita dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è una patologia contratta durante o tramite l’attività lavorativa, la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo. Al fine di ottenere un risarcimento o un indennizzo è preferibile presentare un’istanza all’INAIL per il tramite di un Avvocato, al fine di ottenere il corretto riconoscimento economico attraverso i criteri di seguito individuati.

Il quadro normativo di riferimento per le malattie professionali è il D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, rubricato “Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro”, all’interno del quale l’art. 139 stabilisce che le patologie debbano essere indicate in apposite tabelle aggiornate ed approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Tale previsione, applicabile per il settore dell’industria e per il settore dell’agricoltura, richiede che la denuncia pervenga entro un determinato periodo di tempo, stabilito alla voce “periodo massimo di indennizzabilità”, dalla cessazione dell’attività rischiosa.

A ogni buon conto, sono malattie professionali anche quelle non specificatamente previste nei prospetti legislativi suddetti e, anzi, vi è una rilevante differenza probatoria tra le due categorie.

Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore deve provare l’adibizione a lavorazione tabellata ma è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Per le malattie professionali non tabellate, invece, occorre che si dimostri il nesso causale tra l’attività svolta e la malattia.

Sul punto, però, è sufficiente che la prestazione lavorativa sia stata causa concorrente o prevalente, e non necessariamente esclusiva, al verificarsi della fisiologia. Al lavoratore o ai suoi eredi, tuttavia, rimane l’onere di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività che ha esposto al rischio o alla morte del danneggiato. Altresì ai fini della risarcibilità è sufficiente il cd. “rischio ambientale” applicabile quando la patologia si sia verificata ai danni di un lavoratore non specificatamente e direttamente addetto alle stesse mansioni nocive.

In altre parole, è degno di rilevanza il malessere scaturito da fattori ambientali o in ragione delle lavorazioni pericolose eseguite all’interno dell’ambito lavorativo.

Salvo prova contraria dell’INAIL, se ne deduce che ai fini risarcitori non viene valutato il fattore temporale di esposizione bensì la mera esposizione al rischio dal quale ne è derivato, dall’ambiente o dalla sua prestazione, la malattia o il decesso. Al fine di individuare insieme l’esatto iter da percorrere al fine di evitare una negazione di un Vostro diritto è preferibile l’assistenza di un Avvocato competente in materia.

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Nella recente Ordinanza del 20 aprile 2022, n. 12606, la Corte di Cassazione tratta l’annoso problema della garanzia prevista per le compravendita di automobili usate.

Il caso trattato aveva ad oggetto il vizio sul contachilometri che, in seguito all’acquisto, è risultato che in realtà avesse un numero di chilometri superiori di quelli riportati sull’odometro e conosciuti al momento della compravendita. Sul punto ci si è chiesto se tale tipo di irregolarità possa essere ricondotta alla disciplina del vizio occulto e potesse, quindi, rientrare nella garanzia prevista ex art. 1490 c.c.

Nel contratto di compravendita il venditore è tenuto a prestare la garanzia quando i difetti sono tali da rendere il bene inidoneo all’uso a cui è destinato, oppure se i vizi sono tali da ridurre in modo apprezzabile il valore del bene. Viceversa, la garanzia non è dovuta se il compratore conosceva i difetti al momento dell’acquisto o se essi fossero facilmente riconoscibili. É chiaro che tutto ciò non costituisce più un esimente per il venditore nel momento in cui all’atto di acquisto il venditore dichiari che il bene sia privo di qualche difetto.

L’acquirente ha un lasso di tempo pari a 8 giorni entro i quali si possono denunciare le incongruenze che abbia rilevato. Tale termine è soggetto a decadenza e decorre dal giorno della scoperta, se si tratta di difetti di difficile rilevazione, i c.d. vizi “occulti”; oppure dal momento della consegna della merce, nel caso in cui siano difetti conosciuti o facilmente riconoscibili, i c.d. vizi “apparenti”. In ogni caso, come previsto dall’art. 1495 del codice civile, l’azione si prescrive comunque entro un anno dalla consegna del bene.

A ben vedere l’ordinanza della Cassazione, senza alcun precedente difforme, conclude nell’affermare che la mera possibilità di svolgere i controlli tecnici sul bene acquistato non trasforma di certo il “vizio occulto” in un “vizio apparente”. Alla stessa conclusione si giunge anche se il compratore è cd. “qualificato”, ovverosia competente in materia e, di conseguenza, sicuramente più avvantaggiato ad eseguire una verifica diretta sulla cosa ed accorgersi con maggior probabilità del difetto. Ne consegue che i vizi apparenti sono tali esclusivamente quando emergono dalla percezione dei sensi, ovverosia da un esame che potrebbe effettuare chiunque con la dovuta diligenza. I vizi occulti come nel caso di specie che, invece, richiedendo un accurato esame tecnico, sono esclusi dal mondo percettivo del compratore medio, anche se soggetto qualificato.

Dunque, pur rimanendo la decadenza nel termine di 8 giorni, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso specifico essi decorrono dal giorno della scoperta dei vizi e non dal giorno della consegna del bene, come previsto per i vizi apparenti. In tale modo il compratore ha la possibilità di chiedere, oltre al risarcimento del danno arrecatogli, la risoluzione del contratto di vendita, con l’annessa restituzione del bene oppure, in alternativa, la riduzione del prezzo.

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Nella delicata questione del risarcimento da responsabilità medica la giurisprudenza non è stata sempre lineare e sono state pronunciate varie sentenze contrastanti tra loro; tuttavia la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10050 del 29 marzo 2022, recependo orientamenti precedenti, chiarisce alcuni aspetti.

Dalla pronuncia si evince che quando un paziente si rivolge ad una struttura sanitaria, sia essa di natura pubblica o privata, si concluda astrattamente un contratto avente ad oggetto la guarigione dalla malattia. Da questo rapporto, denominato da contatto sociale, deriva una responsabilità contrattuale con la struttura, con la conseguenza che l’onere della prova per il paziente in caso di cosiddetta malasanità o colpa medica risulta agevolato e con termini di prescrizione più favorevoli.

Sulla base di questo ultimo orientamento sarà quindi sufficiente provare la compromissione della condizione psico-fisica, mentre sarà la struttura a dover dimostrare di non aver avuto alcuna responsabilità, consistente nell’assenza di negligenza, imprudenza o imperizia, nel verificarsi dell’evento dannoso, nonché di aver adempiuto correttamente alla prestazione richiesta, o che fosse impossibile operare correttamente per una causa a loro non imputabile, in quanto imprevedibile o inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Non sempre a fronte di un evento negativo ci si trova di fronte a responsabilità della struttura sanitaria o del personale medico. Un parere preventivo di un Avvocato permette di inquadrare correttamente la vicenda dal punto di vista giuridico e valutare se in quel determinato caso ci sia o meno una probabilità di successo, evitando eventuali spese di soccombenza nel caso in cui sia manifestamente improbabile un esito favorevole.

Nel caso in cui siano presenti i presupposti o si intenda comunque avanzare una richiesta di risarcimento danni l’assistenza di un Avvocato sarà necessaria.

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Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, FGVS, è stato istituito affinché, qualora non sia possibile attivare una procedura tradizionale tra assicurazioni a seguito di un incidente stradale o tra natanti, chi ha subito un danno possa comunque ottenere un risarcimento. In particolare si pensi ad incidenti stradali causati da veicoli non identificati o non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o ancora assicurati da imprese poste in liquidazione coatta, per i quali in mancanza di tale Istituto non ci sarebbe la possibilità di ottenere un risarcimento.

Il Fondo è gestito dalla CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sottoposta al controllo contabile della Corte dei Conti; è attivo dal 12 giugno 1971 ed è approvvigionato dalle imprese assicuratrici designate ogni tre anni dall’IVASS, l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. L’impresa di assicurazione nominata dovrà quindi gestire nell’arco del triennio i risarcimenti dei sinistri verificati all’interno della propria competenza territoriale, individuata su base regionale o su gruppi di Regioni.

Come sopra anticipato tale tipo di indennizzo è attivabile, in via generale, quando non vengono rispettati i requisiti per avviare la tradizionale procedura del risarcimento tra le assicurazioni prevista in caso di sinistro.

Nel caso in cui non sia possibile attivare la procedura tradizionale pertanto sarà possibile attivare la procedura per ottenere il risarcimento tramite questo Fondo. In tali situazioni l’assistenza di un Avvocato potrà velocizzare la gestione delle varie pratiche e, a fronte dell’esperienza maturata in materia, saprà evidenziare gli aspetti maggiormente rilevanti per il caso sottoposto così da ricevere un congruo risarcimento senza inutili attese.

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Il contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo mobiliato impone al conduttore l’onere di custodire e mantenere il bene in buone condizioni, senza specificare se con tale sintagma si intenda nelle medesime condizioni in cui è iniziato il possesso o con il normale deterioramento dettato dall’uso.

A tal proposito è venuta in soccorso la giurisprudenza con diverse pronunce, tra le quali la Suprema Corte nella Sentenza n. 29329/2019 da ultimo richiamata dal Tribunale di Milano, Sent. n. 9637/2021, stabilendo che se il locatore dovesse richiedere all’inquilino di rilasciare l’immobile nel medesimo ed esatto stato in cui si è concluso il contratto, ci si troverebbe di fronte ad un patto contrario alla legge, come stabilito dall’art. 79, della L. n. 392/1978.

A ben vedere, il deterioramento subito dall’immobile per il suo normale uso è intrinsecamente già stato accettato dal locatore; quest’ultimo, giustappunto, commisura il canone di locazione anche in previsione di tale utilizzo. Dalla pronuncia si evince che il proprietario dell’immobile si trovi già avvantaggiato dal versamento mensile del canone; pertanto imporre al conduttore di affrontare anche spese ulteriori per riportare i locali o i singoli beni allo stato originario costituirebbe un ulteriore profitto, vietato dall’art. 79 della L. n. 392 del 1978.

Più concretamente la giurisprudenza ha ritenuto nulla la clausola, seppur pattuita, che dovesse imputare al conduttore le spese per la tinteggiatura delle pareti, i forni usurati, i disassamenti delle ante dei mobili o per le macchie sui materassi.

Sebbene occorra sempre una valutazione caso per caso, anche in considerazione della durata del contratto e del tipo di qualità del materiale con cui è ornato l’immobile, la predetta responsabilità si rileva persino nel caso in cui il conduttore, all’atto della firma del contratto, abbia dichiarato di aver trovato l’unità abitativa in buono stato e adatta all’uso convenuto.

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La normativa nel settore bancario è da sempre molto attenta agli interessi dei correntisti e, quando possibile, cerca di limitare al minimo i pregiudizi nei loro confronti.

Una di queste tutele specifiche disciplina il caso non poco frequente delle cosiddette truffe agli sportelli bancomat – ATM, evento sconosciuto dai clienti degli Istituti bancari fino a quando si trovano in prima persona ad esserne vittime.

La truffa in questione, in particolare, viene solitamente commessa durante l’operazione di prelevamento di somme di denaro presso gli sportelli bancomat: dopo la digitazione del codice PIN l’utente viene abilmente distratto e gli viene sottratta la carta bancomat, facendo credere che la stessa sia stata ripresa indietro dal terminale o sostituendola con una falsa, dopodiché vengono eseguite molteplici operazioni non autorizzate a danno del titolare della tessera. La banca Barclays da diversi anni ha posto particolare attenzione a questo fenomeno, dilagato anche nel Regno Unito, al punto da ritenere opportuno pubblicare sulla piattaforma YouTube un video sulle modalità in cui si perpetra questo reato, visionabile a questo link.

Non tutti sanno che gli Istituti bancari, nel caso in cui non venga provato che il cliente della Banca abbia agevolato con volontarietà o colpa grave il furto del codice PIN della propria tessera bancomat, sono tenuti a rimborsare gli importi illecitamente sottratti, fatta salva una minima franchigia a carico del cliente prevista dalla Legge.

Nonostante l’ordinario diniego al risarcimento da parte dell’Istituto bancario sarà quindi possibile recuperare le somme di denaro indebitamente sottratte oltre la soglia della franchigia.

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La giurisprudenza di merito è ritornata ad analizzare lo spinoso caso degli incidenti stradali che si verificano in presenza di precarie condizioni di sicurezza del manto stradale.

Nel caso di specie una recente pronuncia dell’autorità giudiziaria del Foro di Cuneo ha affrontato la dinamica di un incidente stradale che ha visto quale protagonista un motociclista che ha perso il controllo del proprio veicolo in conseguenza di una buca di notevoli dimensioni, sita in prossimità di una curva, nonché della presenza di una notevole quantità di ghiaia sulla carreggiata.

Come è noto, per affrontare le curve con veicoli a due ruote, siano essi motocicli ovvero biciclette, è necessario piegare la verticale del mezzo: nel caso affrontato è stato accertato che in presenza di un sedime stradale ordinario e non gravemente deteriorato l’incidente non si sarebbe verificato. A ciò si aggiunga tra l’altro che nel caso in questione l’Ente non si era nemmeno premurato di segnalare la presenza di buche nonché di ghiaia sulla carreggiata

In ogni caso la giurisprudenza ritiene che l’Ente non sia liberato dalla semplice apposizione di cartelli di segnalazione quando  il pericolo in questione sia da considerare di rilevanza che eccede l’ordinario, quali ad esempio una voragine, sassi di notevoli dimensioni sulla carreggiata o comunque la presenza di insidie imprevedibili.

La responsabilità in questione ricade in prima battuta sull’Ente gestore di quel tratto di strada il quale potrà, nel caso vi siano i presupposti, liberarsi qualora dimostri che il fatto è derivato da responsabilità altrui. In alcuni casi, infatti, l’Ente si è liberato dalla propria responsabilità dimostrando che la situazione di pericolo si era verificata a fronte del comportamento di un soggetto terzo, incaricato di eseguire lavori su quel tratto di strada, che non si era attenuto alle disposizioni volte al ripristino delle condizioni pregresse, impartite per tutelare la circolazione stradale in sicurezza.

Una volta accertato il soggetto responsabile sarà quindi possibile avanzare correttamente una richiesta di risarcimento per tutti i danni derivanti dall’incidente, sia per eventuali lesioni che per i danni materiali. A tal proposito il nostro Studio si avvale della consulenza di molteplici periti che si occupano della ricostruzione delle dinamiche dei sinistri stradali nonché di medici legali che valutano la presenza di postumi permanenti alla persona e formulano una corretta quantificazione da sottoporre alla Compagnia di assicurazione.

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