Tag Archivio per: Penale

Il delitto di diffamazione si distingue dall’ingiuria per alcuni aspetti rilevanti. Quest’ultima è un’offesa alla reputazione, proferita con frasi o singole parole che minano l’onore e il decoro di un soggetto che si trova vis-à-vis con l’agente. La diffamazione, invece, rileva tutte le volte in cui l’agente, rivolgendosi ad almeno altri due soggetti, offende la reputazione di un individuo che non è presente in quel momento.

La condotta di questo delitto consiste in una sorta di “cassa di risonanza” dell’offesa, aggravata, tra l’altro, nell’ipotesi in cui il reato venga commesso attraverso un mezzo di diffusione come la stampa o un social-network. Su quest’ultimo aspetto, tra le tante decisioni in materia, si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione in relazione a Facebook con la sentenza n. 10762/2022.

Nella suddetta pronuncia viene ribadito l’orientamento giurisprudenziale dominante che ritiene configurato il reato di diffamazione nel momento in cui viene danneggiata, anche solo potenzialmente, la reputazione di una persona determinata, individuata o individuabile. Per tale motivo, anche se non vengono menzionati espressamente il nome e il cognome, la condotta si realizza se si può agevolmente risalire all’identità del destinatario dell’offesa.

Se ne deduce che la persona lesa può essere determinata anche dalla prospettazione oggettiva dell’insulto, nonché dal contesto in cui è inserita la diffamazione. Dunque, nel caso in cui non vi siano riferimenti inequivoci su fatti e circostanze di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato soggetto, l’offesa deve essere tale da consentire l’individuazione del destinatario con affidabile certezza.

Nel caso analizzato da questa recente pronuncia l’offesa, oltre ad essere riferita ad un soggetto determinabile, era aggravata dall’aver utilizzato quale mezzo di diffusione rilevante la bacheca Facebook: invero, in tale modo si può raggiungere, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone o, perlomeno, un numero qualitativamente apprezzabile delle medesime.

La giurisprudenza al momento esclude la sussistenza del delitto di diffamazione quando l’agente proferisce affermazioni generiche, riferibili ad una categoria di persone, anche se sono limitate. Al contrario, è sicuramente configurato il reato quando l’agente lede l’operato o la figura di un soggetto determinato, determinabile, o identificabile, ancorché attraverso le circostanze narrate, oggettive e soggettive, oppure attraverso i riferimenti personali e temporali.

Ogni situazione è diversa dalle altre ed è sicuramente preferibile richiedere la consulenza di un Avvocato al fine di qualificare giuridicamente un determinato fatto, così da valutare preventivamente se ci si trovi in presenza o meno di un determinato reato.

Per maggiori informazioni prenda contatto con lo Studio.

La giurisprudenza di merito è ritornata ad analizzare lo spinoso caso degli incidenti stradali che si verificano in presenza di precarie condizioni di sicurezza del manto stradale.

Nel caso di specie una recente pronuncia dell’autorità giudiziaria del Foro di Cuneo ha affrontato la dinamica di un incidente stradale che ha visto quale protagonista un motociclista che ha perso il controllo del proprio veicolo in conseguenza di una buca di notevoli dimensioni, sita in prossimità di una curva, nonché della presenza di una notevole quantità di ghiaia sulla carreggiata.

Come è noto, per affrontare le curve con veicoli a due ruote, siano essi motocicli ovvero biciclette, è necessario piegare la verticale del mezzo: nel caso affrontato è stato accertato che in presenza di un sedime stradale ordinario e non gravemente deteriorato l’incidente non si sarebbe verificato. A ciò si aggiunga tra l’altro che nel caso in questione l’Ente non si era nemmeno premurato di segnalare la presenza di buche nonché di ghiaia sulla carreggiata

In ogni caso la giurisprudenza ritiene che l’Ente non sia liberato dalla semplice apposizione di cartelli di segnalazione quando  il pericolo in questione sia da considerare di rilevanza che eccede l’ordinario, quali ad esempio una voragine, sassi di notevoli dimensioni sulla carreggiata o comunque la presenza di insidie imprevedibili.

La responsabilità in questione ricade in prima battuta sull’Ente gestore di quel tratto di strada il quale potrà, nel caso vi siano i presupposti, liberarsi qualora dimostri che il fatto è derivato da responsabilità altrui. In alcuni casi, infatti, l’Ente si è liberato dalla propria responsabilità dimostrando che la situazione di pericolo si era verificata a fronte del comportamento di un soggetto terzo, incaricato di eseguire lavori su quel tratto di strada, che non si era attenuto alle disposizioni volte al ripristino delle condizioni pregresse, impartite per tutelare la circolazione stradale in sicurezza.

Una volta accertato il soggetto responsabile sarà quindi possibile avanzare correttamente una richiesta di risarcimento per tutti i danni derivanti dall’incidente, sia per eventuali lesioni che per i danni materiali. A tal proposito il nostro Studio si avvale della consulenza di molteplici periti che si occupano della ricostruzione delle dinamiche dei sinistri stradali nonché di medici legali che valutano la presenza di postumi permanenti alla persona e formulano una corretta quantificazione da sottoporre alla Compagnia di assicurazione.

Per maggiori informazioni prenda contatto con lo Studio.