Tag Archivio per: Pagamenti insoluti

Con l’esperienza maturata nel corso degli anni vantiamo un’alta percentuale di recupero dei crediti sia in via stragiudiziale che coattiva.

Negli ultimi anni, complici anche le avverse condizioni economiche in concomitanza alla crisi finanziaria a livello globale e nazionale, abbiamo assistito ad un costante incremento del fenomeno legato ai mancati pagamenti. Questi comportamenti legati in particolar modo al panorama aziendale hanno ad oggetto in ambito bancario i crediti deteriorati, cd. NPLs o non performing loans.

Il nostro Studio assiste da sempre molteplici aziende e segue quotidianamente gli imprenditori nel corso della loro attività: nell’ultimo periodo i nostri clienti hanno cessato collaborazioni con le loro società di recupero crediti di riferimento e, grazie al rafforzamento costante del rapporto fiduciario, ci hanno chiesto di incrementare i nostri servizi legati alla tutela del loro patrimonio con l’affidamento e la gestione diretta delle pratiche di recupero crediti delle loro aziende. Con le nostre sedi operative sul territorio piemontese possiamo provvedere al recupero crediti a Cuneo e a Torino per conto di aziende locali che devono procedere al recupero forzoso del credito nel resto dell’Italia o per imprese che devono procedere al recupero coattivo del credito in Piemonte.

La nostra consulenza assume una rilevanza fondamentale per comprendere nell’immediato se ci si trova di fronte ad una reale situazione di criticità che può essere gestibile bonariamente con un recupero crediti stragiudiziale o, diversamente, se il debitore stia deliberatamente cercando di ritardare le scadenze dei pagamenti o evitare di onorare del tutto i propri debiti.

Nel caso in cui si ravvisino serietà e impegno da parte del soggetto debitore provvediamo a concordare dei piani di rientro efficaci e sostenibili affinché le scadenze pianificate siano rispettate, previa approfondita analisi della situazione finanziaria di controparte. Diversamente provvediamo ad istruire la pratica di recupero crediti giudiziale.

I nostri avvocati di recupero crediti possono ottenere in breve tempo molteplici informazioni particolarmente utili:

Dopo questa ricerca approfondita con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate operiamo con prontezza alla notifica dell’atto di pignoramento procedendo all’esecuzione forzata dei beni, mediante il recupero coattivo del credito vantato oltre ai canonici interessi di legge e le spese della procedura.

Il nostro servizio di recupero crediti, grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, la collaborazione con i nostri avvocati domiciliatari oltre all’utilizzo di banche dati specialistiche, vanta un alta percentuale di recupero degli insoluti.

Per maggiori informazioni prenda contatto con lo Studio.

Una delle questioni maggiormente ricorrenti nel momento successivo della stipula di un contratto di compravendita di un’unità abitativa di un condominio concerne la richiesta da parte del condominio del pagamento per le somme non versate dal precedente proprietario.

Di primo acchito potrebbe quasi venire spontaneo rispondere che i nuovi acquirenti dovrebbero rispondere soltanto dei debiti propri, a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto notarile.

In realtà le cose non stanno esattamente così.

Secondo l’art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile è previsto che, per quanto concerne la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il nuovo acquirente debba rispondere in solido con il precedente proprietario di eventuali insoluti riferiti all’anno in corso di acquisto e all’anno precedente al subentro.

In particolare l’acquirente può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo venditore solidalmente con quest’ultimo. Ciò vuol dire che il nuovo acquirente non si sostituisce al precedente per quanto concerne la titolarità del debito, tuttavia assume comunque una corresponsabilità nei confronti del condominio.

Tale disposizione si applica solamente in relazione ai rapporti tra il singolo condomino con il relativo condominio, ma non anche nei rapporti intercorrenti tra l’acquirente e il venditore. Tra queste due figure, salvo che non sia stato diversamente convenuto tra loro, è operante il principio generale della personalità delle obbligazioni. Pertanto, qualora l’acquirente sia chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte nel biennio precedente al suo ingresso, sarà tenuto a rispondere solidalmente nei confronti del condominio; tuttavia, in virtù del principio dell’ambulatorietà, l’avente causa si potrà comunque rivalere nei confronti del suo dante causa.

Tuttavia è comunque valida tra le parti, ovverosia nei rapporti interni tra venditore e compratore, una clausola da inserire nel contratto di compravendita che faccia ricadere integralmente sul compratore l’onere di sostenere le spese condominiali relative a lavori di straordinaria manutenzione, deliberate ed ancora da eseguire. Sono invece escluse, diversamente, le spese legali che il precedente inquilino avrebbe dovuto pagare in un procedimento contro il Condominio e che anche dopo l’acquisto non ha provveduto a versare.

Ad ogni modo in tali situazioni occorre valutare diversi aspetti oltre a quelli sopra elencati come, ad esempio, la modalità di notifica della richiesta debitoria, l’atteggiamento o la scelta difensiva del precedente proprietario. Prima di procedere all’acquisto di immobili è opportuno richiedere anche una consulenza in ambito legale proprio per evitare eventuali, spiacevoli e onerosi inconvenienti nella fase successiva all’acquisto.

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