La Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 21 luglio 2022 n. 21983 si è occupata di definire maggiormente i contorni della misura risarcitoria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Nonostante l’argomento sia già stato trattato in un altro articolo disponibile a questo link, rimangono ancora dubbi sulla posizione che il danneggiato dovrebbe assumere in tale procedimento.
Il caso trattato aveva ad oggetto il coinvolgimento di un centauro che, mentre era alla guida del suo ciclomotore, veniva investito da un’autovettura la quale, omettendo di concedergli la precedenza, urtava il suo motociclo facendolo cadere a terra. L’autore del sinistro si era immediatamente dato alla fuga, non permettendo così al danneggiato di rintracciare alcun elemento utile ad individuare il veicolo o il suo conducente. Pur essendo un caso perfettamente calzante con la disciplina risarcitoria del Fondo Garanzie per le Vittime della Strada la richiesta è stata respinta più volte, con buon avallo delle corti giudiziarie interpellate.
In primo e in secondo grado i giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità della vittima del sinistro in quanto non avrebbe avuto la prontezza di reagire e prendere immediatamente nota della targa dell’autovettura, o di altri elementi identificativi del proprietario o del conducente. Inoltre è stato altresì contestato il fatto che costui non avrebbe neppure depositato una denuncia-querela contro ignoti, non apportando così un suo contributo alla risoluzione della controversia.
La Corte di Cassazione, seguendo il proprio orientamento maggioritario, ha ritenuto tuttavia che il danneggiato non sia obbligato a depositare una denuncia-querela contro ignoti oppure ad attivarsi per identificare il veicolo o il danneggiante poiché, ai fini dell’accertamento giudiziale, tali elementi sono valutati come meri indizi. Invero la vittima non deve compiere specifiche indagini come integrazione dell’elemento necessario a configurare il requisito della “impossibilità incolpevole” del danneggiato, utile ad ammettere il risarcimento del danno. In altre parole se la vittima avesse apportato al caso l’identificazione del veicolo investitore o del danneggiante, l’indagine sarebbe risultata ultronea. Sicuramente non spetta alla vittima avere la diligenza di individuare il responsabile dell’occorso e la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato. In tali circostanze se l’atteggiamento della vittima è fonte di circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della stessa, un eventuale rigetto automatico della domanda potrebbe derivare solo da un’adeguata valutazione del compendio probatorio.
E’ pacifico dunque che quand’anche non si riesca a rintracciare il danneggiante per una causa non imputabile al danneggiato derivante a imprudenza, negligenza o imperizia, la parte lesa può ugualmente adire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per vedere riconosciuto il suo diritto al risarcimento che ha subito da un veicolo non identificato. Lo Studio Legale Pasi saprà indicarvi tempi e modalità per vedere riconosciuti i Vostri diritti e ottenere il risarcimento di un danno derivante da tali peculiari circostanze nel minor tempo possibile.