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La Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 21 luglio 2022 n. 21983 si è occupata di definire maggiormente i contorni della misura risarcitoria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Nonostante l’argomento sia già stato trattato in un altro articolo disponibile a questo link, rimangono ancora dubbi sulla posizione che il danneggiato dovrebbe assumere in tale procedimento.

Il caso trattato aveva ad oggetto il coinvolgimento di un centauro che, mentre era alla guida del suo ciclomotore, veniva investito da un’autovettura la quale, omettendo di concedergli la precedenza, urtava il suo motociclo facendolo cadere a terra. L’autore del sinistro si era immediatamente dato alla fuga, non permettendo così al danneggiato di rintracciare alcun elemento utile ad individuare il veicolo o il  suo conducente. Pur essendo un caso perfettamente calzante con la disciplina risarcitoria del Fondo Garanzie per le Vittime della Strada la richiesta è stata respinta più volte, con buon avallo delle corti giudiziarie interpellate.

In primo e in secondo grado i giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità della vittima del sinistro in quanto non avrebbe avuto la prontezza di reagire e prendere immediatamente nota della targa dell’autovettura, o di altri elementi identificativi del proprietario o del conducente. Inoltre è stato altresì contestato il fatto che costui non avrebbe neppure depositato una denuncia-querela contro ignoti, non apportando così un suo contributo alla risoluzione della controversia.

La Corte di Cassazione, seguendo il proprio orientamento maggioritario, ha ritenuto tuttavia che il danneggiato non sia obbligato a depositare una denuncia-querela contro ignoti oppure ad attivarsi per identificare il veicolo o il danneggiante poiché, ai fini dell’accertamento giudiziale, tali elementi sono valutati come meri indizi. Invero la vittima non deve compiere specifiche indagini come integrazione dell’elemento necessario a configurare il requisito della “impossibilità incolpevole” del danneggiato, utile ad ammettere il risarcimento del danno. In altre parole se la vittima avesse apportato al caso l’identificazione del veicolo investitore o del danneggiante, l’indagine sarebbe risultata ultronea. Sicuramente non spetta alla vittima avere la diligenza di individuare il responsabile dell’occorso e la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato. In tali circostanze se l’atteggiamento della vittima è fonte di circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della stessa, un eventuale rigetto automatico della domanda potrebbe derivare solo da un’adeguata valutazione del compendio probatorio.

E’ pacifico dunque che quand’anche non si riesca a rintracciare il danneggiante per una causa non imputabile al danneggiato derivante a imprudenza, negligenza o imperizia, la parte lesa può ugualmente adire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per vedere riconosciuto il suo diritto al risarcimento che ha subito da un veicolo non identificato. Lo Studio Legale Pasi saprà indicarvi tempi e modalità per vedere riconosciuti i Vostri diritti e ottenere il risarcimento di un danno derivante da tali peculiari circostanze nel minor tempo possibile.

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A seguito di una caduta per un dislivello di un tombino non segnalato, un pedone ha convenuto in giudizio un ente comunale, richiedendo i danni da omessa custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Il danno da cosa in custodia dipende dalla natura stessa del bene, dalla sua concreta potenzialità dannosa, oppure dal suo dinamismo intrinseco. Ecco perché la responsabilità sui danni causati dal bene ricade su chi ha il cd. “governo” della cosa, intendendosi chi abbia un effettivo potere di diritto o di fatto sulla cosa, tanto da consentirgli di vigilare e di controllare il verificarsi di futuri eventi nefasti, come nel caso di specie il danno causato al pedone a seguito della caduta.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte nell’Ordinanza n. 11794/2022 è stato ribadito che per accogliere la richiesta di risarcimento di tale specie, occorra valutare in primo luogo non tanto la condotta di chi abbia la custodia della cosa, bensì l’atteggiamento del danneggiato che entra in interazione con il bene.

Chi ha un determinato bene in custodia, infatti, deve avere un generale comportamento di cautela, tenendo in considerazione e prevedendo il possibile verificarsi di eventi dannosi. In particolare è stato stabilito che più il danno sia prevedibile e superato attraverso le normali cautele plasmate sulle circostanze, attese e prevedibili, maggiore sarà la responsabilità in capo al danneggiato, fintanto da sollevare il custode da responsabilità ex art. 2051 c.c. Si fa presente che il principio appena enunciato è ormai granitico in quanto non risultano presenti precedenti difformi.

Calando tali principi nel caso di riferimento, invero, vi erano condizioni di piena visibilità e di diversa colorazione del manto stradale, motivi per cui il pedone godeva di tutte le condizioni per applicare l’ordinaria diligenza al fine di evitare l’evento dannoso. Con un livello di attenzione media, pertanto, il pedone avrebbe potuto e dovuto percepire la presenza di un tombino sporgente, evitando così il relativo impatto. In tale circostanza, inoltre, il tutto è avallato dal fatto che nei pressi del tombino vi fosse un agevole marciapiede da raggiungere, che avrebbe consentito un percorso alternativo al pedone.

Da quanto sopra esaminato, è evidente che al di là dell’imprevedibilità dell’evento, quindi, la nefasta conseguenza si è verificata a causa della disattenzione del danneggiato: tale condizione è sufficiente per interrompere il nesso eziologico tra responsabilità del custode della cosa e l’evento dannoso.

L’esperienza dello Studio Legale Pasi Vi saprà indicare in quali casi sarà possibile formulare una richiesta di risarcimento a seguito di un evento dannoso causato dall’omessa custodia del bene, ovvero se emerga che il danno sia derivato da una evenienza accettabile, valutato sulla base di un criterio probabilistico di regolarità causale.

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La malattia professionale, così come definita dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è una patologia contratta durante o tramite l’attività lavorativa, la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo. Al fine di ottenere un risarcimento o un indennizzo è preferibile presentare un’istanza all’INAIL per il tramite di un Avvocato, al fine di ottenere il corretto riconoscimento economico attraverso i criteri di seguito individuati.

Il quadro normativo di riferimento per le malattie professionali è il D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, rubricato “Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro”, all’interno del quale l’art. 139 stabilisce che le patologie debbano essere indicate in apposite tabelle aggiornate ed approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Tale previsione, applicabile per il settore dell’industria e per il settore dell’agricoltura, richiede che la denuncia pervenga entro un determinato periodo di tempo, stabilito alla voce “periodo massimo di indennizzabilità”, dalla cessazione dell’attività rischiosa.

A ogni buon conto, sono malattie professionali anche quelle non specificatamente previste nei prospetti legislativi suddetti e, anzi, vi è una rilevante differenza probatoria tra le due categorie.

Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore deve provare l’adibizione a lavorazione tabellata ma è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Per le malattie professionali non tabellate, invece, occorre che si dimostri il nesso causale tra l’attività svolta e la malattia.

Sul punto, però, è sufficiente che la prestazione lavorativa sia stata causa concorrente o prevalente, e non necessariamente esclusiva, al verificarsi della fisiologia. Al lavoratore o ai suoi eredi, tuttavia, rimane l’onere di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività che ha esposto al rischio o alla morte del danneggiato. Altresì ai fini della risarcibilità è sufficiente il cd. “rischio ambientale” applicabile quando la patologia si sia verificata ai danni di un lavoratore non specificatamente e direttamente addetto alle stesse mansioni nocive.

In altre parole, è degno di rilevanza il malessere scaturito da fattori ambientali o in ragione delle lavorazioni pericolose eseguite all’interno dell’ambito lavorativo.

Salvo prova contraria dell’INAIL, se ne deduce che ai fini risarcitori non viene valutato il fattore temporale di esposizione bensì la mera esposizione al rischio dal quale ne è derivato, dall’ambiente o dalla sua prestazione, la malattia o il decesso. Al fine di individuare insieme l’esatto iter da percorrere al fine di evitare una negazione di un Vostro diritto è preferibile l’assistenza di un Avvocato competente in materia.

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Nella delicata questione del risarcimento da responsabilità medica la giurisprudenza non è stata sempre lineare e sono state pronunciate varie sentenze contrastanti tra loro; tuttavia la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10050 del 29 marzo 2022, recependo orientamenti precedenti, chiarisce alcuni aspetti.

Dalla pronuncia si evince che quando un paziente si rivolge ad una struttura sanitaria, sia essa di natura pubblica o privata, si concluda astrattamente un contratto avente ad oggetto la guarigione dalla malattia. Da questo rapporto, denominato da contatto sociale, deriva una responsabilità contrattuale con la struttura, con la conseguenza che l’onere della prova per il paziente in caso di cosiddetta malasanità o colpa medica risulta agevolato e con termini di prescrizione più favorevoli.

Sulla base di questo ultimo orientamento sarà quindi sufficiente provare la compromissione della condizione psico-fisica, mentre sarà la struttura a dover dimostrare di non aver avuto alcuna responsabilità, consistente nell’assenza di negligenza, imprudenza o imperizia, nel verificarsi dell’evento dannoso, nonché di aver adempiuto correttamente alla prestazione richiesta, o che fosse impossibile operare correttamente per una causa a loro non imputabile, in quanto imprevedibile o inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Non sempre a fronte di un evento negativo ci si trova di fronte a responsabilità della struttura sanitaria o del personale medico. Un parere preventivo di un Avvocato permette di inquadrare correttamente la vicenda dal punto di vista giuridico e valutare se in quel determinato caso ci sia o meno una probabilità di successo, evitando eventuali spese di soccombenza nel caso in cui sia manifestamente improbabile un esito favorevole.

Nel caso in cui siano presenti i presupposti o si intenda comunque avanzare una richiesta di risarcimento danni l’assistenza di un Avvocato sarà necessaria.

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Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, FGVS, è stato istituito affinché, qualora non sia possibile attivare una procedura tradizionale tra assicurazioni a seguito di un incidente stradale o tra natanti, chi ha subito un danno possa comunque ottenere un risarcimento. In particolare si pensi ad incidenti stradali causati da veicoli non identificati o non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o ancora assicurati da imprese poste in liquidazione coatta, per i quali in mancanza di tale Istituto non ci sarebbe la possibilità di ottenere un risarcimento.

Il Fondo è gestito dalla CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sottoposta al controllo contabile della Corte dei Conti; è attivo dal 12 giugno 1971 ed è approvvigionato dalle imprese assicuratrici designate ogni tre anni dall’IVASS, l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. L’impresa di assicurazione nominata dovrà quindi gestire nell’arco del triennio i risarcimenti dei sinistri verificati all’interno della propria competenza territoriale, individuata su base regionale o su gruppi di Regioni.

Come sopra anticipato tale tipo di indennizzo è attivabile, in via generale, quando non vengono rispettati i requisiti per avviare la tradizionale procedura del risarcimento tra le assicurazioni prevista in caso di sinistro.

Nel caso in cui non sia possibile attivare la procedura tradizionale pertanto sarà possibile attivare la procedura per ottenere il risarcimento tramite questo Fondo. In tali situazioni l’assistenza di un Avvocato potrà velocizzare la gestione delle varie pratiche e, a fronte dell’esperienza maturata in materia, saprà evidenziare gli aspetti maggiormente rilevanti per il caso sottoposto così da ricevere un congruo risarcimento senza inutili attese.

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La giurisprudenza di merito è ritornata ad analizzare lo spinoso caso degli incidenti stradali che si verificano in presenza di precarie condizioni di sicurezza del manto stradale.

Nel caso di specie una recente pronuncia dell’autorità giudiziaria del Foro di Cuneo ha affrontato la dinamica di un incidente stradale che ha visto quale protagonista un motociclista che ha perso il controllo del proprio veicolo in conseguenza di una buca di notevoli dimensioni, sita in prossimità di una curva, nonché della presenza di una notevole quantità di ghiaia sulla carreggiata.

Come è noto, per affrontare le curve con veicoli a due ruote, siano essi motocicli ovvero biciclette, è necessario piegare la verticale del mezzo: nel caso affrontato è stato accertato che in presenza di un sedime stradale ordinario e non gravemente deteriorato l’incidente non si sarebbe verificato. A ciò si aggiunga tra l’altro che nel caso in questione l’Ente non si era nemmeno premurato di segnalare la presenza di buche nonché di ghiaia sulla carreggiata

In ogni caso la giurisprudenza ritiene che l’Ente non sia liberato dalla semplice apposizione di cartelli di segnalazione quando  il pericolo in questione sia da considerare di rilevanza che eccede l’ordinario, quali ad esempio una voragine, sassi di notevoli dimensioni sulla carreggiata o comunque la presenza di insidie imprevedibili.

La responsabilità in questione ricade in prima battuta sull’Ente gestore di quel tratto di strada il quale potrà, nel caso vi siano i presupposti, liberarsi qualora dimostri che il fatto è derivato da responsabilità altrui. In alcuni casi, infatti, l’Ente si è liberato dalla propria responsabilità dimostrando che la situazione di pericolo si era verificata a fronte del comportamento di un soggetto terzo, incaricato di eseguire lavori su quel tratto di strada, che non si era attenuto alle disposizioni volte al ripristino delle condizioni pregresse, impartite per tutelare la circolazione stradale in sicurezza.

Una volta accertato il soggetto responsabile sarà quindi possibile avanzare correttamente una richiesta di risarcimento per tutti i danni derivanti dall’incidente, sia per eventuali lesioni che per i danni materiali. A tal proposito il nostro Studio si avvale della consulenza di molteplici periti che si occupano della ricostruzione delle dinamiche dei sinistri stradali nonché di medici legali che valutano la presenza di postumi permanenti alla persona e formulano una corretta quantificazione da sottoporre alla Compagnia di assicurazione.

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Il risarcimento dei danni derivante da circolazione stradale o di natanti è disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private, introdotto con il D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. In particolare gli articoli 148 e 149 del Codice prevedono due distinte procedure che variano a seconda delle modalità in cui si è verificato il sinistro nonché per il numero di veicoli coinvolti.

Quando dall’incidente derivano delle lesioni personali ma non si riesce ad identificare il veicolo dell’autore del sinistro, ad esempio a causa della fuga dal luogo in cui si è verificato l’evento, c’è la possibilità di attivare una particolare procedura per il risarcimento tramite l’attivazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Tuttavia, quando non ci sono danni alle persone ma solamente alle cose, come ad esempio al solo veicolo, non è possibile usufruire della copertura speciale del Fondo.

Mentre si percorre con un veicolo l’autostrada non è infrequente che si vedano residui di copertone di altri autoveicoli sulla carreggiata: questi detriti, se impattati ad alta velocità, possono danneggiare anche gravemente il mezzo che si sta conducendo e compromettere alcune parti della carrozzeria o dei paraurti. In tale ipotesi, secondo le regole ordinarie per avanzare la richiesta di risarcimento sopra riportate, non sarebbe astrattamente possibile ottenere alcun risarcimento per i danni subiti.

Tuttavia in alcuni casi e in presenza di determinati presupposti c’è comunque la possibilità di rivolgere direttamente all’Ente gestore dell’autostrada in questione il risarcimento dei danni. In altri casi, proprio con la collaborazione dell’Ente gestore nonché delle forze dell’ordine, c’è addirittura la possibilità di risalire ai dati del veicolo dal quale sono stati persi i detriti dello pneumatico e rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia di assicurazioni di quel mezzo.

Gli Avvocati del nostro Studio assistono costantemente automobilisti che hanno subito incidenti stradali. Con l’esperienza maturata nel corso degli anni riusciamo a istruire velocemente le pratiche per ottenere il risarcimento dei danni, ottenendo in poco tempo tutta la documentazione amministrativa da parte degli Enti competenti. Inoltre, con l’assistenza dei nostri periti di fiducia, riusciamo a ricostruire la dinamica di ogni incidente riuscendo ad ottenere con con alta probabilità il risarcimento del danno subito.

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