Tag Archivio per: Fondo di Garanzia

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 21 luglio 2022 n. 21983 si è occupata di definire maggiormente i contorni della misura risarcitoria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Nonostante l’argomento sia già stato trattato in un altro articolo disponibile a questo link, rimangono ancora dubbi sulla posizione che il danneggiato dovrebbe assumere in tale procedimento.

Il caso trattato aveva ad oggetto il coinvolgimento di un centauro che, mentre era alla guida del suo ciclomotore, veniva investito da un’autovettura la quale, omettendo di concedergli la precedenza, urtava il suo motociclo facendolo cadere a terra. L’autore del sinistro si era immediatamente dato alla fuga, non permettendo così al danneggiato di rintracciare alcun elemento utile ad individuare il veicolo o il  suo conducente. Pur essendo un caso perfettamente calzante con la disciplina risarcitoria del Fondo Garanzie per le Vittime della Strada la richiesta è stata respinta più volte, con buon avallo delle corti giudiziarie interpellate.

In primo e in secondo grado i giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità della vittima del sinistro in quanto non avrebbe avuto la prontezza di reagire e prendere immediatamente nota della targa dell’autovettura, o di altri elementi identificativi del proprietario o del conducente. Inoltre è stato altresì contestato il fatto che costui non avrebbe neppure depositato una denuncia-querela contro ignoti, non apportando così un suo contributo alla risoluzione della controversia.

La Corte di Cassazione, seguendo il proprio orientamento maggioritario, ha ritenuto tuttavia che il danneggiato non sia obbligato a depositare una denuncia-querela contro ignoti oppure ad attivarsi per identificare il veicolo o il danneggiante poiché, ai fini dell’accertamento giudiziale, tali elementi sono valutati come meri indizi. Invero la vittima non deve compiere specifiche indagini come integrazione dell’elemento necessario a configurare il requisito della “impossibilità incolpevole” del danneggiato, utile ad ammettere il risarcimento del danno. In altre parole se la vittima avesse apportato al caso l’identificazione del veicolo investitore o del danneggiante, l’indagine sarebbe risultata ultronea. Sicuramente non spetta alla vittima avere la diligenza di individuare il responsabile dell’occorso e la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato. In tali circostanze se l’atteggiamento della vittima è fonte di circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della stessa, un eventuale rigetto automatico della domanda potrebbe derivare solo da un’adeguata valutazione del compendio probatorio.

E’ pacifico dunque che quand’anche non si riesca a rintracciare il danneggiante per una causa non imputabile al danneggiato derivante a imprudenza, negligenza o imperizia, la parte lesa può ugualmente adire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per vedere riconosciuto il suo diritto al risarcimento che ha subito da un veicolo non identificato. Lo Studio Legale Pasi saprà indicarvi tempi e modalità per vedere riconosciuti i Vostri diritti e ottenere il risarcimento di un danno derivante da tali peculiari circostanze nel minor tempo possibile.

Per maggiori informazioni prenda contatto con lo Studio.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, FGVS, è stato istituito affinché, qualora non sia possibile attivare una procedura tradizionale tra assicurazioni a seguito di un incidente stradale o tra natanti, chi ha subito un danno possa comunque ottenere un risarcimento. In particolare si pensi ad incidenti stradali causati da veicoli non identificati o non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o ancora assicurati da imprese poste in liquidazione coatta, per i quali in mancanza di tale Istituto non ci sarebbe la possibilità di ottenere un risarcimento.

Il Fondo è gestito dalla CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sottoposta al controllo contabile della Corte dei Conti; è attivo dal 12 giugno 1971 ed è approvvigionato dalle imprese assicuratrici designate ogni tre anni dall’IVASS, l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. L’impresa di assicurazione nominata dovrà quindi gestire nell’arco del triennio i risarcimenti dei sinistri verificati all’interno della propria competenza territoriale, individuata su base regionale o su gruppi di Regioni.

Come sopra anticipato tale tipo di indennizzo è attivabile, in via generale, quando non vengono rispettati i requisiti per avviare la tradizionale procedura del risarcimento tra le assicurazioni prevista in caso di sinistro.

Nel caso in cui non sia possibile attivare la procedura tradizionale pertanto sarà possibile attivare la procedura per ottenere il risarcimento tramite questo Fondo. In tali situazioni l’assistenza di un Avvocato potrà velocizzare la gestione delle varie pratiche e, a fronte dell’esperienza maturata in materia, saprà evidenziare gli aspetti maggiormente rilevanti per il caso sottoposto così da ricevere un congruo risarcimento senza inutili attese.

Per maggiori informazioni prenda contatto con lo Studio.