La tutela delle immagini fotografiche è disciplinata da diverse fonti normative a livello internazionale, europeo e nazionale. In ambito nazionale la materia è regolata a vario titolo dalla Legge del 22 aprile 1941 n. 633, rubricata “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Invero, le opere fotografiche godono della tutela del diritto d’autore, mentre le mere immagini, a certe condizioni, possono godere dei c.d. “diritti connessi”.
Vediamo quali sono le differenze.
L’art. 87 della L. n. 633/1941 definisce le “fotografie” quali immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Le “opere fotografiche” sono tutte quelle immagini sulle quali si può agevolmente evincere una spiccata creatività dell’autore, ovverosia un modo personale ed individuale di esprimere un’opera d’arte. Diversamente, le cd. “semplici fotografie” hanno ad oggetto le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale sociale, prive del carattere creatività, ovverosia senza una indubbia accuratezza tecnica e caratterizzazione espressiva, caratteristiche nitidamente percepibili attraverso la visione della foto. Per completezza si rammenta come le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili risultino escluse da entrambe le predette categorie e, per l’effetto, non sono beneficiarie delle predette tutele.
La riproduzione delle opere fotografiche è ammessa solamente a seguito dell’autorizzazione da parte dell’autore o comunque del titolare dei relativi diritti mentre per le fotografie semplici, salvo casi particolari, l’autore ha un diritto limitato per una durata di vent’anni durante i quali, per la riproduzione, la diffusione e lo spaccio delle immagini occorre la sua autorizzazione.
A ben vedere, per le mere immagini, occorre stabilire se vi si possano applicare i c.d. “diritti connessi” o meno. Nel caso in cui gli esemplari della fotografia riportino il nome del fotografo o dell’impresa presso la quale il fotografo dipende o ancora del committente, la data dell’anno di produzione della fotografia ed il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata, la riproduzione è lecita a seguito del riconoscimento di un equo compenso; inoltre, tali elementi, già presenti sull’originale, dovranno essere riportati anche sulla riproduzione.
Nel caso in cui negli esemplari originali risultino mancanti i suddetti elementi, la riproduzione non è considerata abusiva e, pertanto, non sono dovuti i compensi all’autore. In egual modo recentemente è stato specificato che la pubblicazione su un sito internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito, dopo essere stata previamente copiata su un server privato, deve essere qualificata come “messa a disposizione”. In tale caso i visitatori del sito internet hanno libero accesso a detta fotografia attraverso tale sito internet, per cui saranno esentati al versamento di un compenso, fatta salvo che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
L’equo compenso varierà a seconda del numero delle opere riprodotte, dell’arco temporale nel quale si intende pubblicare, del mezzo di diffusione scelto per la riproduzione, nonché dello scopo per il quale si procede con la pubblicazione.