In una interessante ordinanza dell’ 11 gennaio 2022, n. 654, gli Ermellini esaminano l’istanza di una moglie già separata che, al momento dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ha richiesto di mantenere il cognome del marito unitamente al proprio. La Signora, infatti, sosteneva di aver interesse a conservare il cognome maritale in quanto, dopo decenni di utilizzo, esso era divenuto parte integrante della sua identità personale e sociale, fintanto da essere conosciuta nella sua città di residenza con il cognome dell’ uomo.
Le argomentazioni sostenute dalla donna non sono risultate sufficienti per la Corte di Cassazione la quale, invece, ha posto la questione su un piano differente, di tipo prettamente codicistico. Si è difatti affermato che il cognome del marito, così come disciplinato nell’art. 143 bis del codice civile, è meramente uno degli effetti del coniugio e perdura fintanto che esiste tale tipo di rapporto.
Il principio ispiratore è che l’assunzione del cognome si verifica quale rafforzativo del vincolo familiare tra la denominazione personale e lo status coniugale. Invero vige la conservazione del cognome nello stato vedovile ma lo si perde nel caso in cui la moglie dovesse passare a nuove nozze o dovesse, come nel caso in esame, divorziare dal marito. In quest’ultimo caso, la giurisprudenza ammette che la signora possa richiedere giudizialmente l’autorizzazione a continuare il predetto uso anche solo limitatamente ad un determinato ambito, come ad esempio quello accademico, commerciale o artistico.
Per tale esercizio, dunque, occorre un provvedimento discrezionale del giudice che ritenga i motivi addotti meritevoli di tutela, quali gli interessi della donna ovvero degli interessi dei figli, tanto da risultare indispensabile la spendita del cognome dell’uomo.
Nondimeno occorre che quanto sopra possa essere autorizzato solo nel caso in cui non si rechi alcun nocumento al marito, nonché esclusivamente ove la richiedente dimostri con sufficiente documentazione che ella abbia motivazioni fondate ben al di là del mero vincolo maritale ormai venuto a cessare per volontà di entrambi i coniugi.