Con l’Ordinanza del 6 Settembre 2022 n. 26164 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definito una volta per tutte l’illegittimità delle bollette telefoniche a scadenza di 28 giorni, già in passato oggetto di provvedimenti che sono stati sempre impugnati dagli operatori telefonici: una vittoria decisiva utile a tutti i consumatori che per anni sono stati vessati da alcune Compagnie.
La Corte di Cassazione ha condannato gli operatori telefonici che imputavano agli utenti un canone fisso ogni 28 giorni anziché, più correttamente, mensilmente o bimestralmente in relazione ai contratti per le linee fisse nonché per le numerazioni mobili. Con questo escamotage le compagnie telefoniche potevano beneficiare di un rinnovo in più nel corso dell’anno e usufruire di 13 scadenze invece delle canoniche 12 annue.
A partire dal 2017, infatti, alcune compagnie telefoniche hanno apportato un aumento arbitrario di circa l’8,6% alle condizioni economiche per i contratti di telefonia, nonché una riduzione del periodo di rinnovo e/o fatturazione delle offerte, passando da una cadenza mensile a quella quadrisettimanale. In tale modo i consumatori risultavano danneggiati dall’aumento delle tariffe, non ricondotto da libere scelte imprenditoriali degli operatori di telecomunicazioni bensì da peculiari modalità della cadenza di fatturazione.
Tale approccio, oltre ad essere avulso dagli altri contesti di fatturazione tradizionalmente connotati da periodi di fatturazione ordinaria su base mensile, non risultava rispettoso della trasparenza delle condizioni economiche nei confronti degli utenti. Invero l’utente, grazie all’apparente piccolo scarto tra 28 giorni e un mese intero sottovalutava la sottile discrepanza e non coglieva fin da subito il predetto aumento. Inoltre la scelta della fatturazione a 28 giorni limitava drasticamente la possibilità di reperire offerte basate su termini temporali mensili, rendendo difficoltoso altresì l’esercizio del diritto di recesso, poiché non erano più reperibili sul mercato alternative diverse da quella così adottata.
In buona sostanza, oltre all’aumento dei prezzi delle tariffe telefoniche con modalità non trasparenti, l’aumento del corrispettivo dai canonici 12 rinnovi annui ai 13 di cui si è detto sopra, creava anche una impossibilità oggettiva di confrontare e scegliere offerte di altri operatori telefonici.
Una prima forma di tutela era stata già stata prevista con la delibera AGCOM n. 121 del 15 marzo 2017, con la quale l’Autorità aveva imposto agli operatori di telefonia di riportare la fatturazione su base mensile o suoi multipli per i servizi di telefonia fissa, tuttavia non tutti gli operatori si erano allineati a quanto stabilito in tale provvedimento.
A fronte dell’Ordinanza n. 26164/22 delle Sezioni Unite tutti gli operatori di telecomunicazioni non potranno continuare ad imporre la fatturazione per periodi quadrisettimanali ma dovranno immediatamente attenersi alla fatturazione mensile o bimestrale, senza giustificazione alcuna.
Nel caso in cui siate stati vittima di tale fatturazione scorretta lo Studio Legale Pasi potrà prestare assistenza per ottenere nel minor tempo possibile il rimborso delle somme indebitamente richieste, oltre ad un risarcimento dei danni patiti per i comportamenti sleali e poco trasparenti di alcune compagnie telefoniche.