Il reato previsto dall’art. 615 ter del codice penale mira a punire la condotta di chi si intromette abusivamente in un sistema informatizzato o telematico o che comunque si mantiene contro la volontà di chi ha diritto ad escluderlo.
La norma tende a perseguire la violazione del cosiddetto domicilio digitale del titolare. Per il legislatore i sistemi informatici rappresentano infatti “un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall’art. 14 Cost. e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615” del codice penale, concernenti i reati che puniscono la violazione di domicilio.
La norma in esame è stata introdotta nel lontano 1993 dalla legge. n. 547 ma, nonostante la naturale evoluzione della materia che si è verificata nell’ultimo trentennio, appare ancora generica e con definizioni frastagliate, poco utili infatti a individuare con facilità le ipotesi penalmente rilevanti. In particolare in passato sono sorti dubbi per quanto concerne la zona d’ombra relativa alla manifestazione di volontà del titolare di escludere chi si mantiene all’interno del proprio sistema telematico.
Sul punto tuttavia è pervenuta di recente una pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 26530/2021, che fornisce una chiave di lettura molto interessante e che permette di chiarire i dubbi sorti in passato. Nel dispositivo, invero, viene approfondita la tematica della responsabilità di un lavoratore dipendente, a prescindere dal fatto che si trovi inquadrato in ambito pubblico o privato, il quale seppur abilitato ad operare in un sistema informatico o telematico vi acceda o navighi per scopi estranei rispetto a quelli per i quali gli era stata fornita l’autorizzazione.
Come sopra anticipato la responsabilità viene a configurarsi quando l’individuo viola, consapevolmente, le condizioni ed i limiti apposti dal titolare del sistema al fine di delimitare l’accesso ad altri soggetti. In particolare la pronuncia stabilisce che la condotta penalmente rilevante emerge per il solo fatto che la ragione dell’accesso sia estranea a quella fornita inizialmente, indipendentemente dalla presenza o meno di ulteriori finalità che il reo intende, o avrebbe voluto, perseguire. Del delitto, inoltre, risponde altresì il soggetto che pone in essere operazioni di natura ontologicamente diverse da quelle per le quali gli era stato consentito l’accesso, siano esse lecite o illecite.
Più concretamente, nella commissione della condotta delittuosa, la violazione mirerà a sanzionare due interessi differenti a seconda del fatto che il dipendente che ha commesso il fatto sia pubblico o privato: nel primo caso il funzionario realizzerà infatti uno sviamento di potere, poiché ha perseguito un fine diverso da quello pubblico a lui attribuito; nel secondo caso il dipendente privato violerà il dovere di fedeltà verso il suo datore di lavoro.
In conclusione la condotta prevista e punita dall’art. 615 ter del codice penale si configura ovviamente nel caso di introduzione abusiva, ovverosia in caso di assenza di un consenso espresso o tacito da parte del titolare del sistema violato, nonché nel caso in cui il soggetto abilitato ad operare all’interno del sistema agisca per motivi differenti da quelli per i quali era stato autorizzato.