Provvigione del mediatore immobiliare: è sempre dovuta?
Con l’intento di acquistare un bene immobile quasi sicuramente uno dei primi luoghi in cui ci recheremo è un’agenzia immobiliare. L’agente immobiliare è quella figura di intermediazione che pone in collegamento l’offerta e la domanda del mercato immobiliare, ovverosia il proprietario del bene da una parte e l’acquirente o il locatore dall’altra.
Solitamente l’agente immobiliare accompagna durante tutto il procedimento di compravendita le due parti interessate e i suoi compiti sono i più disparati: dalla pubblicizzazione degli annunci, alla consulenza e al rilascio di informazioni inerenti al bene, sino alla proposta di acquisto.
Tuttavia, per molteplici cause, non sempre è possibile perfezionare un contratto preliminare o un atto di compravendita; in questi casi possono nascere eventuali problematiche con il mediatore. Egli, infatti, potrebbe richiedere ugualmente un compenso, consistente nella provvigione per le attività svolte.
Ma il mediatore ha davvero diritto a veder riconosciuta questa eventuale richiesta?
La giurisprudenza, da diversi anni, è ormai costante nel ritenere che il mediatore abbia diritto alla provvigione allorché la conclusione dell’affare abbia avuto luogo per effetto dell’intervento del mediatore stesso, ancorché questi non abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa e cioè, come detto, quando la conclusione dell’affare possa comunque ricollegarsi al c.d. “rapporto di causalità” all’attività mediatrice.
Definire quando questo rapporto di causalità si verifichi può far sorgere ulteriori perplessità.
Generalmente si intende che l’intervento debba essere efficace nel favorire la conclusione dell’affare; in altre parole, è sufficiente che il mediatore abbia creato un punto di contatto tra l’offerta e la domanda, ovverosia che abbia messo in relazione parte venditrice con parte acquirente, al di là del buon esito delle trattative. Lo stesso principio si dovrà applicare anche nel caso in cui per uno stesso affare abbiano partecipati più mediatori. In caso di dubbi o contrasti, ovviamente, resterà salva l’ipotesi di rivolgersi all’autorità giudiziaria che valuterà, caso per caso, se e a chi spetti l’eventuale provvigione, anche in virtù dell’attività effettivamente prestata.
Ad ogni modo i punti controversi non si esauriscono con quanto sopra riportato. Potrebbero nascere, infatti, ulteriori problematiche in relazione al corretto adempimento degli obblighi professionali da parte del mediatore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli informativi sulla valutazione dell’immobile, sulla sicurezza dell’affare ovvero ancora derivanti dall’iscrizione nei registri o repertori preposti.
Lo Studio Legale Pasi è disponibile offrire una consulenza su questi e altri aspetti rilevanti onde evitare di vedere compromesso l’acquisto dell’immobile, da una parte, o il diritto alla provvigione, dall’altra.