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Protezione dei dati personali dei minori dallo sharenting

Un’ordinanza di merito del Tribunale di Trani emessa il 30.08.2021, tratta della pericolosa quanto improvvida pratica dello sharenting effettuata da alcuni genitori, che vede la diffusione sui social-network di immagini o video, anche di breve durata, riguardanti figli minorenni.

Il caso riguardava la condanna di una madre alla immediata rimozione delle immagini già pubblicate sui social-network, oltre al pagamento di un’ammenda a favore del figlio per ogni giorno di ritardo dalla compiuta rimozione, nonché all’inibizione da future pubblicazioni. Tale condanna è stata possibile in quanto il padre della minore, con un’età inferiore ai quattordici anni, non prestava l’assenso a tale pratica.

La suddetta pronuncia è solo la punta dell’iceberg di diversi principi e convenzioni che vigono a tutela dei minori e dei loro dati personali, che giungono a salvaguardare anche la loro immagine e la loro vita privata. In particolare il genitore, con tale atteggiamento improvvido, viola a vario titolo normativa di rango nazionale, europea nonché convenzioni internazionali. La mera diffusione dell’immagine del minore è già di per sé una violazione della vita privata del bambino poiché gli si arreca pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine. Altresì è rilevante il profilo della pericolosità di tale iniziale diffusione in quanto violativa della sicurezza per i minori, poiché la pubblicazione facilita la diffusione dilagante e incontrollabile delle fotografie che raggiungono così un gran numero di utenti, per di più sconosciuti, e mette a rischio il bambino da pericoli esterni. Invero, come è noto, la rete consente agli utenti di entrare in contatto ovunque, con chiunque, spesso anche attraverso immagini e conversazioni simultanee, creando così uno strumento utile alla condivisione di dati con un pubblico indeterminato, per un tempo non circoscrivibile. Inoltre è anche facile che alcuni malintenzionati possano anche servirsi di tali immagini, adescando minori ritratti o creando materiale pedopornografico con fotomontaggi.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il genitore che non presta il consenso a tale pubblicazione, può adire le vie giudiziarie per ricorrere d’urgenza al fine di tutelare il proprio figlio minore, anche se la condotta illecita dell’altro genitore è stata posta in passato. Sul punto non rileva neppure che uno dei genitori avesse libero accesso al profilo dell’altro genitore, dacché visionare il profilo non equivale ad accettare l’illecita condotta dell’altro genitore.

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