Negoziazione assistita
La negoziazione assistita è stata introdotta dal nostro legislatore con il d.l. n. 132/2014 convertito in seguito dalla Legge n. 162/2014 al fine di ridurre il contenzioso davanti all’autorità giudiziaria. La norma ha disposto che prima di poter instaurare un contenzioso “ordinario” avente ad oggetto
- una domanda per il pagamento di somme inferiori ad € 50.000, oppure
- una domanda per la richiesta di risarcimento dei danni derivante dalla circolazione di veicoli e/o natanti
- fosse necessario, a pena di improcedibilità della domanda, esperire il procedimento di negoziazione assistita.
Diversamente da quanto prospettato da alcuni autori la negoziazione assistita non si sovrappone all’istituto della mediazione obbligatoria in quanto, nel caso in cui sia possibile esperire entrambi gli istituti, prevarrà la mediazione obbligatoria in luogo della negoziazione assistita.
La negoziazione assistita consiste nel tentativo di pervenire ad un accordo tra le parti con l’assistenza di uno o più legali finalizzato a comporre bonariamente una vertenza. Una peculiarità che può sicuramente favorire l’utilizzo di questo nuovo istituto consiste nel fatto che, qualora venga raggiunto, l’accordo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Da ciò ne deriva che, qualora venga trovato un accordo e lo stesso non venga rispettato sarà possibile iniziare l’esecuzione forzata senza dover ottenere un nuovo provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria.
Come si esperisce la negoziazione assistita
La parte che vuole instaurare un giudizio trasmette all’altra parte, tramite il proprio legale via raccomandata A/R, un invito (denominato “convenzione di negoziazione assistita”) mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà per dirimere una controversia con un accordo stragiudiziale. La convenzione consiste in un vero e proprio contratto tra le parti e deve contenere:
- l’oggetto della controversia che si intende dirimere;
- l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice al fine di decidere sulle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata e sulla concessione della provvisoria esecutorietà;
- la firma autografa della parte certificata dall’avvocato che formula l’invito.
Qualora la parte invitata intenda aderire all’invito provvederà a comunicare all’altra parte tramite il proprio legale e mediante raccomandata di voler accettare l’invito alla procedura di negoziazione assistita.
In seguito all’adesione i legali delle due parti prenderanno contatti onde stabilire i termini e le modalità per l’esperimento della negoziazione dopodiché all’incontro fissato si cercherà di addivenire ad un accordo bonario.
Durante l’incontro nel quale si intende esperire la negoziazione assistita le parti sono obbligate alla riservatezza in merito alle informazioni apprese in quella sede e queste ultime non potranno essere utilizzate nell’eventuale giudizio. Inoltre a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 200 del c.p.p. (in materia di segreto professionale) e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p. (in materia di ispezioni e perquisizioni) in quanto applicabili.
In caso di esito positivo l’accordo dovrà essere sottoscritto dalle parti e dai loro legali ed costituirà titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Qualora l’esito sia negativo le parti potranno instaurare la controversia davanti all’autorità giudiziaria in quanto la condizione di procedibilità sarà a quel punto soddisfatta.