Lineamenti delle start-up innovative
Durante l’anno 2012 abbiamo assistito ad un periodo caratterizzato dal susseguirsi di importanti riforme che hanno interessato il Nostro Paese. Tali riforme hanno portato decisivi cambiamenti, alcuni negativi, altri decisamente positivi.
Riguardo a questi ultimi non si può non menzionare l’intervento che il Legislatore ha inteso apportare attraverso il D.L. 18 ottobre 2012, n. 1791, cd. Decreto Crescita 2.0, il quale, con un’intera sezione dedicata2 ha introdotto nell’ordinamento le definizioni di Start-up innovativa e Incubatore di start-up innovative certificato, disciplinandone i relativi requisiti.
Per merito, se così si può definire, della crisi che interessa tanto il Nostro Paese quanto il panorama internazionale dal lontano 2008, per la prima volta la politica italiana ha deciso di guardare oltre i confini nazionali degli incentivi per le imprese al fine di trarne uno spunto da utilizzare per lanciare l’imprenditoria giovanile nei settori altamente tecnologici.
L’art. 25 del suindicato Decreto si è occupato di dare una definizione di start-up innovativa e incubatore certificato, stabilirne le finalità e le relative forme di pubblicità. La start-up innovativa è la società di capitali3 residente in Italia4 non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, costituita da non più di quarantotto mesi, della quale la produzione annua sia inferiore ai cinque milioni di Euro e che in ogni caso non distribuisca o abbia distribuito utili, il cui core business riguardi “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico5” e che non sia frutto di fusioni, scissioni o cessione di ramo d’azienda.
Inoltre il Legislatore, affinché una società possa essere qualificata start-up innovativa, ha individuato tre ulteriori requisiti alternativi tra loro. È necessario che la società sostenga spese finalizzate alla ricerca o allo sviluppo in percentuale uguale o superiore al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione; abbia personale qualificato6, oppure sia titolare di proprietà industriali7.
Qualora a seguito della domanda da parte di una società la Camera di Commercio di competenza accertasse che la stessa sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 25, l’Ente provvederà ad iscriverla nel registro delle imprese in un’apposita sezione riservata alle società qualificate come Start-up innovative.
Il fatto di ottenere il riconoscimento di Start-up innovativa fa discendere nei confronti della società iscritta nella sezione speciale, oltre gli oneri indicati dall’art. 25, diversi benefici. L’art. 26 del Decreto stabilisce infatti alcune deroghe alle norme del Codice Civile in materia di diritto societario. Le deroghe ivi contenute consistono nel posticipare di un esercizio gli effetti che discendono dagli articoli 2446 e 2482 bis del Codice8. Qualora la società iscritta abbia scelto il modello societario della società a responsabilità limitata, per tutta la durata della qualifica di start-up innovativa, avrà la facoltà di creare delle categorie di quote diverse9, analogamente a quanto previsto per quanto riguarda il modello della società per azioni, in deroga a quanto stabilito dai commi II e III dell’art. 246810 e dal comma V dell’art. 247911 cc. La società a responsabilità limitata avrà inoltre la possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi ai quali tuttavia non è possibile far discendere il diritto di voto nelle delibere assembleari.
Il comma VIII dell’art. 26 inoltre attribuisce alle società qualificate start-up innovative, dal momento della loro iscrizione nel registro speciale presso le Camere di Commercio, a condizione che permangano i requisiti per il riconoscimento attribuito dall’art. 25, l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo12 e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio13.
Ulteriori innovazioni rispetto ai modelli societari “ordinari” sono stati previsti dagli articoli 27 e 27 bis, i quali hanno introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Al fine di incentivare tali forme di remunerazione è stato stabilito che i redditi derivanti dall’attribuzione di questi strumenti finanziari non concorrono alla formazione della base imponibile, sia per quanto riguarda i fini fiscali sia per quelli contributivi.
Al fine di facilitare l’imprenditoria giovanile e al tempo stesso incentivare il mercato del lavoro è stata introdotta attraverso l’articolo 28 la possibilità, durante la permanenza nella sezione dedicata del registro delle imprese, di stipulare contratti a tempo determinato, per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della stessa, per una durata minima di sei mesi e per un massimo di trentasei mesi, derogando così le norme di diritto del lavoro, e segnatamente l’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 36814.
Il Legislatore, consapevole del fatto che a causa del periodo di crisi le banche non siano molto propense ad elargire credito ad imprese di nuova costituzione, ha inteso incentivare le forme private di finanziamento stabilendo, all’art. 29, deduzioni e detrazioni per gli investimenti effettuati nei confronti delle società iscritte nella sezione dedicata del registro delle imprese. In particolare è stato previsto che ai fini dell’IRPEF il contribuente possa detrarre un importo pari al 19 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative qualora l’investimento venga mantenuto per una durata di almeno due anni. Inoltre, per quanto riguarda gli investimenti operati da parte delle persone giuridiche, è stato previsto che il 20 per cento degli investimenti non concorra alla formazione del reddito IRES. Riguardo all’incentivazione degli investimenti in tali società, attraverso l’art. 30, il Legislatore ha inteso modificare l’art. 1 del TUF15 introducendo, attraverso i commi 5 nonies e 5 decies, la possibilità da parte delle start-up innovative di raccogliere capitali di rischio tramite portali on-line.
Ultima ma non meno importante è la previsione di cui all’articolo 31 con la quale il Legislatore ha inteso regolare in maniera differente la composizione e la gestione di eventuali crisi di impresa escludendo le start-up innovative dalle “classiche” procedure concorsuali, ad eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3.
A fronte di quanto appena riportato si può osservare come il Legislatore abbia tentato di agevolare l’attività di impresa, prevedendo da un lato deroghe a modelli societari e lavorativi tipici e dall’altro incentivi e detrazioni fiscali. L’introduzione della start-up innovativa tuttavia deve essere intesa solamente come un primo passo per la reale promozione, e quindi creazione, di una futura imprenditoria giovanile nel settore altamente tecnologico, posto che il divario tra la realtà italiana rispetto a quella internazionale in questo campo è marcato.