Danni per dislivello di un tombino
A seguito di una caduta per un dislivello di un tombino non segnalato, un pedone ha convenuto in giudizio un ente comunale, richiedendo i danni da omessa custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Il danno da cosa in custodia dipende dalla natura stessa del bene, dalla sua concreta potenzialità dannosa, oppure dal suo dinamismo intrinseco. Ecco perché la responsabilità sui danni causati dal bene ricade su chi ha il cd. “governo” della cosa, intendendosi chi abbia un effettivo potere di diritto o di fatto sulla cosa, tanto da consentirgli di vigilare e di controllare il verificarsi di futuri eventi nefasti, come nel caso di specie il danno causato al pedone a seguito della caduta.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte nell’Ordinanza n. 11794/2022 è stato ribadito che per accogliere la richiesta di risarcimento di tale specie, occorra valutare in primo luogo non tanto la condotta di chi abbia la custodia della cosa, bensì l’atteggiamento del danneggiato che entra in interazione con il bene.
Chi ha un determinato bene in custodia, infatti, deve avere un generale comportamento di cautela, tenendo in considerazione e prevedendo il possibile verificarsi di eventi dannosi. In particolare è stato stabilito che più il danno sia prevedibile e superato attraverso le normali cautele plasmate sulle circostanze, attese e prevedibili, maggiore sarà la responsabilità in capo al danneggiato, fintanto da sollevare il custode da responsabilità ex art. 2051 c.c. Si fa presente che il principio appena enunciato è ormai granitico in quanto non risultano presenti precedenti difformi.
Calando tali principi nel caso di riferimento, invero, vi erano condizioni di piena visibilità e di diversa colorazione del manto stradale, motivi per cui il pedone godeva di tutte le condizioni per applicare l’ordinaria diligenza al fine di evitare l’evento dannoso. Con un livello di attenzione media, pertanto, il pedone avrebbe potuto e dovuto percepire la presenza di un tombino sporgente, evitando così il relativo impatto. In tale circostanza, inoltre, il tutto è avallato dal fatto che nei pressi del tombino vi fosse un agevole marciapiede da raggiungere, che avrebbe consentito un percorso alternativo al pedone.
Da quanto sopra esaminato, è evidente che al di là dell’imprevedibilità dell’evento, quindi, la nefasta conseguenza si è verificata a causa della disattenzione del danneggiato: tale condizione è sufficiente per interrompere il nesso eziologico tra responsabilità del custode della cosa e l’evento dannoso.
L’esperienza dello Studio Legale Pasi Vi saprà indicare in quali casi sarà possibile formulare una richiesta di risarcimento a seguito di un evento dannoso causato dall’omessa custodia del bene, ovvero se emerga che il danno sia derivato da una evenienza accettabile, valutato sulla base di un criterio probabilistico di regolarità causale.