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Assegno divorzile in pendenza di rapporto more uxorio

Una recente sentenza delle Sezioni Unite n. 32198/2021 ha affermato che con una nuova relazione more uxorio la persona economicamente più debole non perde necessariamente il diritto alla percezione dell’assegno divorzile.

Sul punto occorre ricordare che consolidata giurisprudenza afferma che la corresponsione dell’assegno divorzile assolva due esigenze fondamentali: la prima di natura compensativa e perequativa, la seconda di natura assistenziale. Se quest’ultima con l’inizio di una nuova convivenza viene completamente colmata, quella compensativa e perequativa, con la presenza di determinati requisiti, può permanere nella relazione tra gli ex coniugi.

In particolare è necessario che il soggetto richiedente, ed economicamente più debole, dimostri di essersi realmente impegnato, invano, nella ricerca di mezzi di sostentamento oppure che dimostri di essere oggettivamente impossibilitato a svolgere una mansione lavorativa.

Fonte giuridica di tale onere è ricavabile dall’art. 5, co. X, della L. 898/1970, nella quale viene specificato unicamente che la perdita del diritto all’assegno divorzile avvenga soltanto in caso di nuove nozze; tuttavia nulla viene sancito nel caso in cui si instauri una nuova relazione stabile, duratura, concretizzatasi attraverso la forma della convivenza ed accertata giudizialmente.

Con questa recente pronuncia, pertanto, la giurisprudenza ritiene che il richiedente, quand’anche abbia intrapreso una relazione more uxorio, possa comunque sempre beneficiare di un compenso economico commisurato all’età, alla durata del matrimonio, al ruolo e al contributo fornito in costanza del connubio.

Nello specifico vengono valorizzate le rinunce personali, professionali o lavorative del richiedente, nonché il concreto apporto fornito per la formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno dei coniugi.

In tale modo l’assegno divorzile, sebbene non miri a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, rimane permeato della funzione retributivo-compensativa che salvaguarda l’individuo e la dignità del beneficiario.

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