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Al giorno d’oggi la maggior parte delle transazioni viene disposta tramite servizi di pagamento telematici, quali ad esempio agli abbonamenti a piattaforme online per le quali si paga un canone con cadenza settimanale o mensile tramite l’utilizzo di carte di credito.
Nei servizi erogati online, qualora il saldo della tessera registrata sia insufficiente per procedere al pagamento, l’abbonamento viene sospeso fino a quando non si provvede ad integrare la propria disponibilità. Tuttavia le società che svolgono la propria attività fuori dal mondo di internet non sempre hanno la possibilità di sospendere immediatamente la fornitura del servizio: si pensi ad esempio ad un abbonamento pay-tv tramite parabola o ancora un contratto di leasing di un’autovettura.
In tal caso, quando non viene pagato il canone pattuito, si accumula un debito e il cliente potrebbe essere segnalato dal fornitore alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, assumendo la qualifica negativa di cattivo pagatore. L’iscrizione, una volta effettuata, permane per un termine di due anni. In questo lasso di tempo il proprio Istituto bancario ha l’obbligo di chiedere la restituzione delle carte di credito rilasciate; inoltre il soggetto segnalato non può beneficiare di alcun finanziamento.
Può tuttavia accadere che la segnalazione risulti illegittima, per inosservanza della procedura o in quanto non dovuta per quella determinata ipotesi: in tal caso è opportuno contattare il prima possibile un Avvocato per presentare un ricorso presso l’autorità giudiziaria competente ed evitare che i pregiudizi permangano per una durata, come anticipato, di due anni. Il nostro Studio ha maturato competenze necessarie per ottenere in poco tempo un provvedimento volto a ordinare la cancellazione del nominativo dagli archivi tenuti presso la Banca d’Italia.
Per maggiori informazioni prenda contatto con lo Studio.